IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 dicembre 1992;
  Acquisito  il  parere delle commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 gennaio 1993;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  del  tesoro  e  per  la  funzione pubblica e della pubblica
istruzione;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
         Utilizzazioni del personale docente soprannumerario
                  e passaggi di cattedra e di ruolo
  1.  Il  personale  docente delle scuole materne, qualora si abbiano
situazioni  di  soprannumero nel ruolo di appartenenza, e' utilizzato
nei  limiti  del  soprannumero,  purche'  sia provvisto di diploma di
istituto   magistrale,   in   posti   di  insegnamento  nelle  scuole
elementari.  Il  predetto personale, se fornito del prescritto titolo
di  studio,  e' utilizzato, sempre nel limite del soprannumero, nelle
scuole  medie  e  negli  istituti  e  scuole di istruzione secondaria
superiore,  ivi  compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, in
cattedre  corrispondenti  alle  classi di concorso cui da' accesso il
titolo  di studio posseduto. Per il personale docente soprannumerario
l'utilizzazione e' disposta anche d'ufficio.
  2.  Il  personale docente delle scuole elementari, qualora, dopo la
completa  attuazione  del  nuovo  ordinamento,  con riferimento anche
all'introduzione  da  esso  prevista  dell'insegnamento di una lingua
straniera,  si  abbiano  situazioni  di  soprannumero  nel  ruolo  di
appartenenza,  e' utilizzato nei limiti del soprannumero nelle scuole
medie  e  negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore,
ivi  compresi  i  licei  artistici e gli istituti d'arte, in cattedre
corrispondenti  alle  classi  di  concorso  per  le quali il predetto
personale  sia  provvisto  del  prescritto  titolo  di studio. Per il
personale  docente  soprannumerario l'utilizzazione e' disposta anche
d'ufficio.
  3.  Nell'ambito  della  scuola  media  e degli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli
istituti  d'arte, il personale docente, qualora si abbiano situazioni
di  soprannumero nel ruolo di appartenenza, e' utilizzato, nei limiti
del soprannumero in scuole dello stesso o di altro ordine e grado, in
cattedre  corrispondenti  a  classi  di concorso diverse da quelle di
titolarita',  purche'  sia provvisto del prescritto titolo di studio.
Il personale docente appartenente ai ruoli degli istituti e scuole di
istruzione  secondaria  superiore  puo' essere utilizzato anche nella
scuola    media.    Per    il   personale   docente   soprannumerario
l'utilizzazione e' disposta anche d'ufficio.
  4.  Le  utilizzazioni  in  scuole di grado inferiore possono essere
disposte  soltanto  a domanda, salvo che nell'ipotesi di cui al comma
3.  Parimenti  a  domanda  possono  essere  disposte utilizzazioni in
provincia diversa da quella di titolarita'.
  5.   Con  decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  sono
individuati   gli  insegnamenti  tecnico-professionali  o  artistico-
professionali  di carattere rigidamente specialistico per i quali non
e'   possibile   disporre   utilizzazioni   di   titolari   di  altri
insegnamenti.
  6.  Le  utilizzazioni  disposte  nell'anno  precedente,  su posti e
cattedre che rimangano vacanti e disponibili dopo le operazioni rela-
tive  ai  trasferimenti  ed  ai passaggi di cattedra o di ruolo, sono
prorogate, anche d'ufficio, per l'anno scolastico successivo, purche'
permanga  la  situazione  di  soprannumerarieta'  che  ha  dato luogo
all'utilizzazione   e   sempre  che  non  possa  procedersi  a  nuova
utilizzazione  a  domanda.  In conseguenza, tali posti e cattedre non
sono disponibili per nuove nomine in ruolo.
  7.  Per  l'anno  scolastico  1993-1994  e  per gli anni successivi,
specifici  accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il
Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalita' per
il   conseguimento  dell'equiparazione  tra  mobilita'  professionale
(passaggi  di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonche' per
il  superamento  dell'attuale  ripartizione  tra posti riservati alla
mobilita'  da  fuori  provincia e quelli riservati alle immissioni in
ruolo,  in  modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui
che  rimangono  vacanti  e  disponibili  dopo  il completamento delle
operazioni  relative  alla  mobilita' professionale e territoriale in
ciascun anno scolastico.
  8.  Con  gli  accordi  di cui al comma 7 sono parimenti determinati
l'ordine di priorita' tra le varie operazioni di mobilita', i criteri
e  le  modalita'  di formazione delle relative graduatorie, nonche' i
criteri per finalizzare le utilizzazioni ai passaggi di cattedra e di
ruolo,  fermo  restando  che  i  passaggi  a  posti  di sostegno sono
subordinati  al  possesso  del prescritto titolo di specializzazione.
Per  i  passaggi di ruolo previsti dal presente articolo si prescinde
dal requisito dell'anzianita'.
  9. Nei passaggi di cattedra o di ruolo, quando vi siano correlativi
posti  di  sostegno vacanti e disponibili, si da' precedenza, ai fini
della  copertura  dei  posti stessi, a coloro che, avendo i requisiti
richiesti  per  i  passaggi  medesimi,  siano  forniti del prescritto
titolo di specializzazione.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
             -  La  legge n. 421/1992 reca: "Delega al Governo per la
          razionalizzazione   e  la  revisione  delle  discipline  in
          materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di
          finanza  territoriale".  Si trascrive il testo del relativo
          art. 2:
             "Art.  2  (Pubblico  impiego).  -  1.  Il  Governo della
          Repubblica e' delegato a emanare entro novanta giorni dalla
          data  di  entrata in vigore della presente legge uno o piu'
          decreti   legislativi,   diretti   al   contenimento,  alla
          razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore
          del  pubblico  impiego,  al miglioramento dell'efficienza e
          della  produttivita',  nonche' alla sua riorganizzazione; a
          tal fine e' autorizzato a:
               a)  prevedere,  con uno o piu' decreti, salvi i limiti
          collegati  al  perseguimento  degli  interessi generali cui
          l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni
          sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei
          dipendenti  delle amministrazioni dello Stato e degli altri
          enti  di  cui  agli  articoli  1,  primo comma, e 26, primo
          comma,  della  legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti
          sotto  la  disciplina  del  diritto civile e siano regolati
          mediante  contratti individuali e collettivi; prevedere una
          disciplina  transitoria  idonea  ad  assicurare la graduale
          sostituzione  del  regime attualmente in vigore nel settore
          pubblico con quello stabilito in base al presente articolo;
          prevedere    nuove    forme    di    partecipazione   delle
          rappresentanze  del  personale  ai fini dell'organizzazione
          del lavoro nelle amministrazioni;
                b)  prevedere  criteri  di rappresentativita' ai fini
          dei  diritti  sindacali  e della contrattazione compatibili
          con  le  norme  costituzionali;  prevedere strumenti per la
          rappresentanza  negoziale della parte pubblica, autonoma ed
          obbligatoria,   mediante  un  apposito  organismo  tecnico,
          dotato di personalita' giuridica, sottoposto alla vigilanza
          della  Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante in
          conformita'  alle  direttive  impartite  dal Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri;   stabilire  che  l'ipotesi  di
          contratto  collettivo,  corredata  dai  necessari documenti
          indicativi    degli   oneri   finanziari,   sia   trasmessa
          dall'organismo  tecnico,  ai  fini dell'autorizzazione alla
          sottoscrizione, al Governo che dovra' pronunciarsi in senso
          positivo  o  negativo  entro  un  termine  non  superiore a
          quindici  giorni,  decorso  il  quale  l'autorizzazione  si
          intende  rilasciata;  prevedere  che  la  legittimita' e la
          compatibilita'  economica  dell'autorizzazione  governativa
          siano  sottoposte  al  controllo della Corte dei conti, che
          dovra'  pronunciarsi  entro  un  termine  certo, decorso il
          quale il controllo si intende effettuato senza rilievi;
               c)   prevedere  l'affidamento  delle  controversie  di
          lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la
          disciplina   di   cui  al  presente  articolo,  escluse  le
          controversie  riguardanti  il personale di cui alla lettera
          e) e le materie di cui ai numeri, da 1) a 7) della presente
          lettera,  alla  giurisdizione del giudice ordinario secondo
          le  disposizioni  che  regolano  il  processo del lavoro, a
          partire  dal  terzo  anno  successivo  alla  emanazione del
          decreto  legislativo  e  comunque  non prima del compimento
          della   fase   transitoria  di  cui  alla  lettera  a);  la
          procedibilita'    del    ricorso    giurisdizionale   resta
          subordinata    all'esperimento    di    un   tentativo   di
          conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce
          mediante   verbale   costituente   titolo  esecutivo.  Sono
          regolate  con  legge,  ovvero,  sulla  base  della  legge o
          nell'ambito  dei  principi  dalla  stessa  posti,  con atti
          normativi o amministrativi, le seguenti materie:
               1)  le responsabilita' giuridiche attinenti ai singoli
          operatori nell'espletamento di procedure amministrative;
               2)  gli  organi,  gli  uffici,  i modi di conferimento
          della titolarita' dei medesimi;
               3)  i  principi  fondamentali  di organizzazione degli
          uffici;
               4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro
          e di avviamento al lavoro;
               5)  i  ruoli  e le dotazioni organiche nonche' la loro
          consistenza   complessiva.   Le  dotazioni  complessive  di
          ciascuna  qualifica  sono definite previa informazione alle
          organizzazioni     sindacali    interessate    maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale;
               6)  la  garanzia  della  liberta'  di  insegnamento  e
          l'autonomia  professionale nello svolgimento dell'attivita'
          didattica, scientifica e di ricerca;
               7)   la   disciplina  della  responsabilita'  e  delle
          incompatibilita'  tra l'impiego pubblico ed altre attivita'
          e  i  casi  di  divieto  di  cumulo di impieghi e incarichi
          pubblici;
               d)  prevedere  che  le pubbliche amministrazioni e gli
          enti pubblici di cui alla lettera a) garantiscano ai propri
          dipendenti  parita'  di trattamenti contrattuali e comunque
          trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti
          collettivi;
               e)   mantenere  la  normativa  vigente,  prevista  dai
          rispettivi  ordinamenti,  per  quanto attiene ai magistrati
          ordinari  e  amministrativi,  agli  avvocati  e procuratori
          dello  Stato,  al  personale  militare  e  delle  forze  di
          polizia,  ai dirigenti generali ed equiparati, al personale
          delle carriere diplomatica e prefettizia;
               f)  prevedere la definizione di criteri di unicita' di
          ruolo  dirigenziale,  fatti  salvi  i  distinti ruoli delle
          carriere  diplomatica e prefettizia e le relative modalita'
          di  accesso;  prevedere  criteri generali per la nomina dei
          dirigenti  di  piu'  elevato  livello,  con  la garanzia di
          specifiche obiettive capacita' professionali; prevedere una
          disciplina  uniforme  per  i  procedimenti  di accesso alle
          qualifiche  dirigenziali  di  primo  livello anche mediante
          norme  di  riordino  della  Scuola superiore della pubblica
          amministrazione,   anche  in  relazione  alla  funzione  di
          accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
          Stato,   prevedendo   figure   di   vertice   con  distinte
          responsabilita'    didattico-scientifiche   e   gestionali-
          organizzative;
               g) prevedere:
               1)  la separazione tra i compiti di direzione politica
          e  quelli  di  direzione  amministrativa;  l'affidamento ai
          dirigenti  -  nell'ambito  delle  scelte di programma degli
          obiettivi   e   delle   direttive   fissate   dal  titolare
          dell'organo - di autonomi poteri di direzione, di vigilanza
          e  di  controllo,  in  particolare  la  gestione di risorse
          finanziarie  attraverso  l'adozione  di  idonee tecniche di
          bilancio,  la gestione delle risorse umane e la gestione di
          risorse   strumentali;   cio'   al   fine   di   assicurare
          economicita',   speditezza   e   rispondenza   al  pubblico
          interesse dell'attivita' degli uffici dipendenti;
               2)  la verifica dei risultati mediante appositi nuclei
          di valutazione composti da dirigenti generali e da esperti,
          ovvero  attraverso  convenzioni  con  organismi  pubblici o
          privati   particolarmente   qualificati  nel  controllo  di
          gestione;
               3)  la  mobilita',  anche  temporanea,  dei dirigenti,
          nonche'  la  rimozione  dalle  funzioni e il collocamento a
          disposizione   in   caso  di  mancato  conseguimento  degli
          obiettivi prestabiliti della gestione;
               4)  i  tempi  e  i  modi per l'individuazione, in ogni
          pubblica  amministrazione,  degli  organi  e  degli  uffici
          dirigenziali  in  relazione  alla  rilevanza e complessita'
          delle  funzioni  e  della  quantita'  delle  risorse umane,
          finanziarie,  strumentali  assegnate;  tale  individuazione
          dovra' comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici
          esistenti; dovranno essere previsti i criteri per l'impiego
          e  la  graduale  riduzione  del  numero  dei  dirigenti  in
          servizio  che  risultino  in  eccesso  rispetto agli uffici
          individuati ai sensi della presente norma;
               5)  una  apposita, separata area di contrattazione per
          il  personale  dirigenziale  non compreso nella lettera e),
          cui  partecipano  le  confederazioni sindacali maggiormente
          rappresentative  sul  piano  nazionale  e le organizzazioni
          sindacali    del    personale    interessato   maggiormente
          rappresentative   sul   piano   nazionale,  assicurando  un
          adeguato    riconoscimento   delle   specifiche   tipologie
          professionali; la definizione delle qualifiche dirigenziali
          e  delle relative attribuzioni; l'istituzione di un'area di
          contrattazione  per  la dirigenza medica, stabilendo che la
          relativa    delegazione    sindacale    sia   composta   da
          rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale
          medico maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
               h)  prevedere  procedure  di  contenimento e controllo
          della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti
          massimi  globali,  per  ciascun  comparto  e  per  ciascuna
          amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato
          e   nei   bilanci  delle  altre  amministrazioni  ed  enti,
          l'evidenziazione  della spesa complessiva per il personale,
          a  preventivo  e  a  consuntivo; prevedere la revisione dei
          controlli   amministrativi   dello   Stato  sulle  regioni,
          concentrandoli  sugli  atti  fondamentali della gestione ed
          assicurando   l'audizione   dei   rappresentanti  dell'ente
          controllato,   adeguando  altresi'  la  composizione  degli
          organi   di   controllo   anche   al   fine   di  garantire
          l'uniformita'   dei  criteri  di  esercizio  del  controllo
          stesso;
               i)  prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la
          contrattazione sia nazionale e decentrata;
               l)  definire  procedure  e  sistemi  di  controllo sul
          conseguimento  degli  obiettivi  stabiliti  per  le  azioni
          amministrative,   nonche'   sul   contenimento   dei  costi
          contrattuali  entro  i  limiti predeterminati dal Governo e
          dalla  normativa  di  bilancio,  prevedendo  negli  accordi
          contrattuali  dei  pubblici  dipendenti  la possibilita' di
          prorogare  l'efficacia  temporale  del contratto, ovvero di
          sospenderne  l'esecuzione  parziale  o  totale  in  caso di
          accertata  esorbitanza  dai  limiti  di spesa; a tali fini,
          prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa relativa
          al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale
          dell'economia  e del lavoro dall'articolo 10 della legge 30
          dicembre  1991,  n. 412, operi, su richiesta del Presidente
          del   Consiglio   dei   Ministri   o  delle  organizzazioni
          sindacali,  nell'ambito  dell'attuale dotazione finanziaria
          dell'ente,  con  compiti  sostitutivi di quelli affidatigli
          dal  citato  articolo  10  della legge 30 dicembre 1991, n.
          412,  di  controllo  e  certificazione dei costi del lavoro
          pubblico  sulla  base  delle  rilevazioni  effettuate dalla
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  dal Dipartimento della
          funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica;
          per  il  piu'  efficace  perseguimento  di  tali obiettivi,
          realizzare l'integrazione funzionale del Dipartimento della
          funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato;
               m)  prevedere  nelle  ipotesi  in  cui  per effetto di
          decisioni giurisdizionali l'entita' globale della spesa per
          il  pubblico  impiego  ecceda  i  limiti  prestabiliti  dal
          Governo,   che   il   Ministro   del   bilancio   e   della
          programmazione   economica   ed   il  Ministro  del  tesoro
          presentino,   in   merito,   entro   trenta   giorni  dalla
          pubblicazione  delle  sentenze  esecutive, una relazione al
          Parlamento  impegnando  Governo e Parlamento a definire con
          procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea
          a ripristinare i limiti della spesa globale;
                n)   prevedere   che,   con  riferimento  al  settore
          pubblico,  in  deroga  all'articolo 2103 del codice civile,
          l'esercizio    temporaneo   di   mansioni   superiori   non
          attribuisce  il  diritto  all'assegnazione definitiva delle
          stesse,  che  sia consentita la temporanea assegnazione con
          provvedimento   motivato   del   dirigente   alle  mansioni
          superiori  per  un  periodo  non  eccedente  tre mesi o per
          sostituzione   del  lavoratore  assente  con  diritto  alla
          conservazione    del    posto    esclusivamente    con   il
          riconoscimento  del  diritto  al trattamento corrispondente
          all'attivita'   svolta   e  che  comunque  non  costituisce
          assegnazione  alle  mansioni  superiori  l'attribuzione  di
          alcuni  soltanto  dei compiti propri delle mansioni stesse,
          definendo  altresi' criteri, procedure e modalita' di detta
          assegnazione;
              o)  procedere  alla  abrogazione delle disposizioni che
          prevedono   automatismi   che  influenzano  il  trattamento
          economico  fondamentale  ed  accessorio,  e  di  quelle che
          prevedono   trattamenti  economici  accessori,  settoriali,
          comunque   denominati,  a  favore  di  pubblici  dipendenti
          sostituendole    contemporaneamente    con   corrispondenti
          disposizioni  di  accordi  contrattuali  anche  al  fine di
          collegare  direttamente tali trattamenti alla produttivita'
          individuale   e   a   quella   collettiva   ancorche'   non
          generalizzata   ma   correlata  all'apporto  partecipativo,
          raggiunte  nel  periodo,  per la determinazione delle quali
          devono   essere   introdotti   sistemi   di  valutazione  e
          misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attivita'
          particolarmente  disagiate  per  l'incolumita'  personale o
          dannose  per  la salute; prevedere che siano comunque fatti
          salvi  i trattamenti economici fondamentali ed accessori in
          godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti
          con carattere di generalita' per ciascuna amministrazione o
          ente;   prevedere   il   principio   della  responsabilita'
          personale  dei  dirigenti in caso di attribuzione impropria
          dei trattamenti economici accessori;
               p)   prevedere   che  qualunque  tipo  di  incarico  a
          dipendenti  della  pubblica  amministrazione  possa  essere
          conferito  in  casi  rigorosamente  predeterminati; in ogni
          caso  prevedere  che  l'amministrazione,  ente,  societa' o
          persona  fisica che hanno conferito al personale dipendente
          da   una   pubblica   amministrazione   incarichi  previsti
          dall'art.  24  della  legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro
          sei  mesi dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al
          presente   articolo,   siano   tenuti   a  comunicare  alle
          amministrazioni  di appartenenza del personale medesimo gli
          emolumenti  corrisposti in relazione ai predetti incarichi,
          allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe
          delle prestazioni prevista dallo stesso articolo 24;
               q)  al fine del contenimento e della razionalizzazione
          delle  aspettative  e  dei  permessi  sindacali nel settore
          pubblico,  prevedere  l'abrogazione  delle disposizioni che
          regolano  la  gestione e la fruizione di dette prerogative,
          stabilendo  che  contemporanemente  l'intera  materia venga
          disciplinata  nell'ambito  della contrattazione collettiva,
          determinando  i  limiti  massimi  delle  aspettative  e dei
          permessi  sindacali in un apposito accordo stipulato tra il
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri o un suo delegato e
          le  confederazioni  sindacali  maggiormente rappresentative
          sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente
          del   Consiglio   dei  Ministri  previa  deliberazione  del
          Consiglio dei Ministri; tali limiti massimi dovranno essere
          determinati   tenendo  conto  della  diversa  dimensione  e
          articolazione  organizzativa  delle  amministrazioni, della
          consistenza  numerica del personale nel suo complesso e del
          personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare
          i   permessi  sindacali  giornalieri,  prevedere  che  alla
          ripartizione    delle    aspettative   sindacali   tra   le
          confederazioni  e le organizzazioni sindacali aventi titolo
          provveda,   in   relazione  alla  rappresentativita'  delle
          medesime  accertata  ai  sensi  della normativa vigente nel
          settore  pubblico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
          -   Dipartimento   della   funzione  pubblica,  sentite  le
          confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate;
          prevedere  che  le  amministrazioni pubbliche forniscano al
          Dipartimento  della funzione pubblica il numero complessivo
          ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali;
          inoltre  prevedere,  scondo i tempi definiti dal'accordo di
          cui    sopra,    che    ai   dipendenti   delle   pubbliche
          amministrazioni  si applichino, in materia di aspettative e
          permessi  sindacali,  le disposizioni della legge 20 maggio
          1970,  n.  300,  e successive modificazioni; prevedere che,
          oltre  ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche
          amministrazioni debbano annualmente fornire alla Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione
          pubblica  gli  elenchi nominativi, suddivisi per qualifica,
          del  personale  dipendente  collocato  in  aspettativa,  in
          quanto  chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva
          ovvero  per  motivi  sindacali.  l dati riepilogativi degli
          elenchi  sono pubblicati in allegato alla relazione annuale
          da  presentare  al  Parlamento  ai sensi dell'art. 16 della
          legge 29 marzo 1983, n. 93;
               r)  prevedere,  al  fine  di  assicurare  la  migliore
          distribuzione  del  personale  nelle  sedi  di servizio sul
          territorio  nazionale,  che  le  amministrazioni e gli enti
          pubblici  non  possano  procedere  a  nuove assunzioni, ivi
          comprese  quelle riguardanti le categorie protette, in caso
          di  mancata rideterminazione delle piante organiche secondo
          il  disposto  dell'art.  6 della legge 30 dicembre 1991, n.
          412,  ed in caso di accertata possibilita' di copertura dei
          posti  vacanti  mediante  mobilita'  volontaria,  ancorche'
          realizzabile  a  seguito  della copertura del fabbisogno di
          personale   nella  sede  di  provenienza;  prevedere  norme
          dirette  ad  impedire  la  violazione  e  l'elusione  degli
          obblighi  temporanei  di permanenza dei dipendenti pubblici
          in  determinate  sedi, stabilendo in sette anni il relativo
          periodo   di  effettiva  permanenza  nella  sede  di  prima
          destinazione,  escludendo anche la possibilita' di disporre
          in  tali  periodi  comandi  o  distacchi  presso  sedi  con
          dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti
          mediante  mobilita'  volontaria,  compresi quelli di cui al
          comma  2  dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554,
          siano adottati con decreto dei Presidente dei Consiglio dei
          Ministri  e  che il personale eccedente, che non accetti la
          mobilita'  volontaria, sia sottoposto a mobilita' d'ufficio
          e,  qualora  non ottemperi, sia collocato in disponibilita'
          ai  sensi  dell'art.  72 del testo unico delle disposizioni
          concernenti  lo  statuto degli impiegati civili dello Stato
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 10
          gennaio 1957, n. 3;
               s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi
          speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui
          all'articolo  2112  del  codice civile si applica anche nel
          caso di transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle
          aziende municipalizzate o consortili a societa' private per
          effetto  di  norme  di legge, di regolamento o convenzione,
          che   attribuiscano   alle   stesse  societa'  le  funzioni
          esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;
               t)   prevede   una   organica  regolamentazione  delle
          modalita'   di  accesso  all'impiego  presso  le  pubbliche
          amministrazioni,  espletando,  a  cura della Presidenza del
          Consiglio   dei   Ministri,   concorsi  unici  per  profilo
          professionale  abilitanti  all'impiego  presso le pubbliche
          amministrazioni,  ad  eccezione  delle  regioni, degli enti
          locali  e  loro consorzi, previa individuazione dei profili
          professionali,  delle  procedure e tempi di svolgimento dei
          concorsi,   nonche'   delle   modalita'   di  accesso  alle
          graduatorie   di  idonei  da  parte  delle  amministrazioni
          pubbliche,   prevedendo   altresi'   la   possibilita',  in
          determinati  casi,  di  provvedere  attraverso concorsi per
          soli   titoli   o   di  selezionare  i  candidati  mediante
          svolgimento  di  prove  psico-attitudinali  avvalendosi  di
          sistemi  automatizzati; prevedere altresi' il decentramento
          delle sedi di svolgimento dei concorsi;
               u)  prevedere  per  le  categorie  protette  di cui al
          titolo  I  della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione,
          da  parte dello Stato, delle aziende e degli enti pubblici,
          per   chiamata  numerica  degli  iscritti  nelle  liste  di
          collocamento  sulla  base delle graduatorie stabilite dagli
          uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;
               v) al fine di assicurare una migliore efficienza degli
          uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche in
          relazione alle rispettive inderogabili esigenze funzionali,
          prevedere  che  il  personale  appartenente alle qualifiche
          funzionali  possa  essere utilizzato, occasionalmente e con
          criteri  di  flessibilita',  per lo svolgimento di mansioni
          relative  a  profili  professionali di qualifica funzionale
          immediatamente inferiore;
               z)  prevedere,  con  riferimento  al titolo di studio,
          l'utilizzazione,  anche  d'ufficio,  del  personale docente
          soprannumerario  delle  scuole  di  ogni  ordine e grado in
          posti   e   classi   di   concorso  diversi  da  quelli  di
          titolarita', anche per ordini e gradi di scuola diversi; il
          passaggio   di   ruolo   del   predetto  personale  docente
          soprannumerario e' consentito purche' in possesso di idonea
          abilitazione  e specializzazione, ove richiesta, secondo la
          normativa  vigente;  prevedere  il  passaggio del personale
          docente  in  soprannumero  e  del personale amministrativo,
          tecnico   ed   ausiliario   utilizzato  presso  gli  uffici
          scolastici   regionali  e  provinciali,  a  domanda,  nelle
          qualifiche  funzionali,  nei  profili professionali e nelle
          sedi  che  presentino  disponibilita'  di posti, nei limiti
          delle  dotazioni  organiche  dei ruoli dell'amministrazione
          centrale  e  dell'amministrazione scolastica periferica del
          Ministero     della     pubblica     istruzione    previste
          cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  27  luglio 1987,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale   n.   33  dell'8  febbraio  1991,  e  successive
          modificazioni;
               aa)  prevedere  per  il  personale  docente  di  ruolo
          l'istituzione  di corsi di riconversione professionale, con
          verifica  finale,  aventi  valore  abilitante, l'accesso ai
          quali  avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti al
          fine   di   rendere   possibile   una   maggiore  mobilita'
          professionale  all'interno del comparto scuola in relazione
          ai  fenomeni  di diminuzione della popolazione scolastica e
          ai   cambiamenti  degli  ordinamenti  e  dei  programmi  di
          insegnamento;   prevedere   nell'ambito   delle  trattative
          contrattuali  l'equiparazione delle mobilita' professionale
          (passaggi  di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed
          il   superamento  dell'attuale  ripartizione  tra  i  posti
          riservati alla mobilita' e quelli riservati alle immissioni
          in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni
          in  ruolo  solo i posti che residuano dopo le operazioni di
          mobilita' in ciascun anno scolastico;
               bb)  prevedere  norme  dirette alla riduzione graduale
          delle  dotazioni organiche aggiuntive per le scuole materne
          e  per  gli  istituti  e  scuole d'istruzione secondaria ed
          artistica,  fino  al  raggiungimento  del 3 per cento della
          consistenza   organica,   a  modifica  di  quanto  previsto
          dall'art.  13,  primo comma, della legge 20 maggio 1982, n.
          270, e successive modificazioni e integrazioni; sopprimere,
          con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo
          e  undicesimo  dell'art.  14  della  citata legge 20 maggio
          1982,  n.  270,  e prevedere norme dirette alla progressiva
          abolizione   delle  attuali  disposizioni  che  autorizzano
          l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da
          quelle di istituto; conseguentemente dovra' essere prevista
          una   nuova   regolamentazione   di   tutte   le  forme  di
          utilizzazione  del  personale  della  scuola per garantirne
          l'impiego,  anche  attraverso  forme  di  reclutamento  per
          concorso, in attivita' di particolare utilita' strettamente
          attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche
          culturali   previsti   da   leggi  in  vigore.  Tale  nuova
          regolamentazione   potra'   consentire   una  utilizzazione
          complessiva di personale non superiore alle mille unita';
               cc)   prevedere   che   le   dotazioni   dell'organico
          aggiuntivo  siano  destinate prevalentemente alla copertura
          delle  supplenze  annuali.  Cio'  nell'ambito  delle  quote
          attualmente  stabilite  per  le  diverse  attivita'  di cui
          all'art.  14  della legge 20 maggio 1982, n. 270, e succes-
          sive modificazioni;
               dd)  procedere  alla revisione delle norme concernenti
          il conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il
          personale  docente,  amministrativo,  tecnico ed ausiliario
          prevedendo  la  possibilita' di fare ricorso alle supplenze
          annuali  solo  per  la  copertura  dei posti effettivamente
          vacanti   e  disponibili  ed  ai  quali  non  sia  comunque
          assegnato  personale  ad  altro  titolo  per  l'intero anno
          scolastico,   stabilendo  la  limitazione  delle  supplenze
          temporanee  al  solo  periodo di effettiva permanenza delle
          esigenze   di  servizio;  procedere  alla  revisione  della
          disciplina che regola l'utilizzazione del personale docente
          che  riprende  servizio dopo l'aspettativa per infermita' o
          per  motivi  di  famiglia;  nelle sole classi terminali dei
          cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il 30
          aprile  ed a seguito di un periodo di assenza non inferiore
          a  novanta giorni, viene confermato il supplente a garanzia
          della  continuita'  didattica  e i docenti di ruolo che non
          riprendano servizio nella propria classe sono impiegati per
          supplenze o per lo svolgimento di altri compiti;
               ee) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale
          disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo,
          dei   criteri   di   costituzione   e  funzionamento  delle
          commissioni  giudicatrici,  al fine di realizzare obiettivi
          di  accelerazione,  efficienza  e  contenimento complessivo
          della  spesa  nello svolgimento delle procedure di concorso
          mediante  un  piu'  razionale  accorpamento delle classi di
          concorso  ed  il maggior decentramento possibile delle sedi
          di esame, nonche' un piu' frequente ricorso alla scelta dei
          componenti  delle  commissioni  fra  il personale docente e
          direttivo  in  quiescenza,  anche  ai sensi del decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  10  giugno 1986,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 190 del 18 agosto
          1986,   e   successive  modificazioni,  ed  assicurando  un
          adeguato  compenso  ai  componenti delle commissioni stesse
          nei  casi in cui essi non optino per l'esonero dal servizio
          di insegnamento. La corresponsione dei citati compensi deve
          comunque comportare una adeguata economia di spesa rispetto
          agli  oneri  eventualmente da sostenere per la sostituzione
          del personale esonerato dal servizio di insegnamento;
               ff) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale
          disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo,
          delle   relative   procedure   di   concorso,  al  fine  di
          subordinarne   l'indizione  alla  previsione  di  effettiva
          disponibilita'  di  cattedre  e  di  posti  e,  per  quanto
          riguarda le accademie ed i conservatori, di subordinarne lo
          svolgimento ad una previa selezione per soli titoli;
               gg)   prevedere   l'individuazione   di  parametri  di
          efficacia   della  spesa  per  la  pubblica  istruzione  in
          rapporto   ai   risultati   del   sistema   scolastico  con
          particolare  riguardo  alla effettiva fruizione del diritto
          allo   studio   ed   in   rapporto  anche  alla  mortalita'
          scolastica,   agli   abbandoni   e   al   non   adempimento
          dell'obbligo,  individuando  strumenti efficaci per il loro
          superamento;
               hh)   prevedere  criteri  e  progetti  per  assicurare
          l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i
          settori del pubblico impiego;
               ii)  prevedere l'adeguamento degli uffici e della loro
          organizzazione  al  fine di garantire l'effettivo esercizio
          dei  diritti  dei  cittadini  in  materia  di  procedimento
          amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
ll) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni
          eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei
          consigli  regionali  sono  collocati  in  aspettativa senza
          assegni per la durata del mandato. Tale periodo e' utile ai
          fini  dell'anzianita'  di  servizio  e  del  trattamento di
          quiescenza e di previdenza;
               mm)   al   fine  del  completamento  del  processo  di
          informatizzazione  delle  amministrazioni pubbliche e della
          piu'   razionale   utilizzazione  dei  sistemi  informativi
          automatizzati,  procedere alla revisione della normativa in
          materia  di  acquisizione  dei  mezzi necessari, prevedendo
          altresi' la definizione dei relativi standard qualitativi e
          dei  controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla
          revisione  delle  relative  competenze  e  attribuire ad un
          apposito   organismo   funzioni   di   coordinamento  delle
          iniziative   e  di  pianificazione  degli  investimenti  in
          materia   di   automazione,  anche  al  fine  di  garantire
          l'interconnessione dei sistemi informativi pubblici.
             2.  Le  disposizioni del presente articolo e dei decreti
          legislativi   in   esso   previsti  costituiscono  principi
          fondamentali  ai  sensi dell'art. 117 della Costituzione. I
          principi   desumibili   dalle   disposizioni  del  presente
          articolo  costituiscono  altresi'  per le regioni a statuto
          speciale  e per le province autonome di Trento e di Bolzano
          norme   fondamentali  di  riforma  economico-sociale  della
          Repubblica.
             3.  Restano  salve  per  la  Valle d'Aosta le competenze
          statutarie   in  materia,  le  norme  di  attuazione  e  la
          disciplina  sul  bilinguismo.  Resta comunque salva, per la
          provincia  autonoma  di  Bolzano, la disciplina vigente sul
          bilinguismo   e  la  riserva  proporzionale  di  posti  nel
          pubblico impiego.
             4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge il Governo trasmette alla Camera dei
          deputati  e  al  Senato  della  Repubblica  gli  schemi dei
          decreti   legislativi   di   cui   al   comma   1  al  fine
          dell'espressione  del  parere  da  parte  delle commissioni
          permanenti  competenti  per  la  materia di cui al presente
          articolo. Le commissioni si esprimono entro quindici giorni
          dalla data di trasmissione.
             5.  Disposizioni  correttive, nell'ambito dei decreti di
          cui  al  comma  1,  nel  rispetto  dei  principi  e criteri
          direttivi  determinati dal medesimo comma 1 e previo parere
          delle  commissioni  di cui al comma 4, potranno essere ema-
          nate,  con  uno  o  piu'  decreti  legislativi,  fino al 31
          dicembre 1993".
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
             -  Per  il testo dell'art. 2 della legge si veda in nota
          al titolo.